Dopo una lunga attesa, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea sul caso dei presunti insulti razzisti di Acerbi a Juan Jesus in occasione della partita tra Inter e Napoli. Nessuna sanzione per il difensore dell’Inter assolto per insufficienza di prove la richiesta di un supplemento di indagine nei giorni successivi al match di San Siro. Dal lavoro della Procura federale infatti non sono emerse evidenze in grado di provare oltre il ragionevole dubbio che Acerbi avesse realmente pronunciato la frase discriminatoria riferita dall’avversario (“sei solo un negro”).
Acerbi era stato anche escluso dal commissario tecnico Luciano Spalletti dalla tournée americana che ha visto l’Italia impegnata nelle amichevoli contro Venezuela ed Ecuador.
Il comunicato del giudice sportivo
Nel comunicato pubblicato oggi sul sito della Lega Serie A è spiegata la motivazione della decisione. Si legge nel documento che, visionata la documentazione pervenuta dalla Procura federale, in particolare i verbali delle audizioni dei due interessati, acquisiti gli audio delle conversazioni arbitro/Var, Mastrandrea ha deciso per l’assoluzione perché:
“la sequenza dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale; rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105); rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”.
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